La permuta: un derivato del baratto

Descrizione della storia della permuta


Come definito dall’art . 1552, la permuta è “il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un  contraente all’altro”. Differisce dalla vendita in quanto scambio di diritto contro diritto, mentre la vendita rappresenta lo scambio di un diritto contro un prezzo. Nonostante ciò le norme che regolano la vendita, regolano, in quanto compatibili, la permuta, come stabilito dall’art 1555. 
Questa tipologia di contratto viene definita in linguaggio quotidiano come “baratto”. Nelle stagioni primitive del diritto, antecedentemente alla vendita, infatti, i consociati per soddisfare i propri bisogni ricorrevano proprio alla permuta. Solo in un periodo successivo, con l’arrivo della moneta, i consociati hanno iniziato a scambiare i diritti con la moneta, ed è nato così l’istituto della vendita. 
La permuta, pur non essendo sconosciuta nella pratica odierna, ha assunto un ruolo marginale, venendo soppiantata dalla vendita e dalle altre tipologie di contratto traslativo di diritti. L’istituto della permuta, però, storicamente, viene a rafforzare il suo ruolo nei periodi in cui c’è sfiducia nella stabilità della moneta, ed è proprio quello che sta accadendo negli ultimi mesi. 
Non sono rari i casi in cui, laddove manchi la piena equivalenza nel valore delle cose o di altri diritti, venga dato oltre al bene, anche un conguaglio in denaro. In tal caso vengono combinati gli istituti della permuta e della vendita. 
Secondo gran parte della dottrina, si rimane nell’ambito della permuta se il conguaglio non superi il valore del bene o diritto scambiato, al contrario ci si troverebbe nell’ambito della vendita. 
Numerosi sono i casi in cui si fa ricorso nella quotidianità alla permuta: nel caso di permuta di un veicolo usato per uno nuovo, nei casi della permuta di case, di oggetti come la telefonia. 
Analizzando in concreto l’istituto, si tratta di un contratto a titolo oneroso ad effetti reali. Per quanto concerne la forma, rispettando il principio di autonomia dei privati, è libera, facendo alcune eccezioni. Tra queste il caso dei diritti immobiliari. In tal caso, infatti, la forma deve essere scritta, per permettere ai terzi di opporsi. 
Nel codice, pur essendo presente una normativa piuttosto scarna, essendovi dedicati solo 4 articoli, e demandando per lo più all’istituto della vendita, abbiamo due articoli peculiari: il 1553 e il 1554. Essi riguardano l’evizione, e le spese della permuta. In tal caso sia le spese della permuta che quelle accessorie devono essere divise in parti uguali dai permutanti. 
 


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